Cessione del Quinto e TFR

Quando si desidera richiedere un prestito tramite Cessione del Quinto, quello del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione.

Il TFR è di fatto una retribuzione che viene accantonata nel corso del rapporto di lavoro che ogni dipendente ha con la propria azienda o società e che deve essere riscosso nel momento in cui tale rapporto dovesse interrompersi per qualsiasi motivo, sia che dipenda dalla volontà del lavoratore sia che sia indipendente dalla sua volontà (licenziamento, raggiungimento dell’età pensionistica, dimissioni).

Questa somma di denaro ha un ruolo fondamentale nel momento in cui si richiede un prestito tramite Cessione dello stipendio. Ma quale è di preciso il rapporto tra Cessione del Quinto e TFR?

Quale rapporto c’è tra TFR e Cessione del Quinto?

Il TFR accantonato viene preso come garanzia da parte degli istituti di credito che concedono un prestito tramite Cessione del Quinto. Cosa significa questo?

In pratica, nel caso in cui il richiedente non riesca a rimborsare il prestito perché magari perde il lavoro o si licenzia e passa del tempo prima che riesca a trovare una nuova occupazione, l’importo di TFR che è maturato mentre aveva un lavoro viene utilizzato dall’istituto di credito per rimborsare le rate mensili dovute.

Il TFR resterà vincolato per tutta la durata del finanziamento, che può avere una durata minima di 2 anni (24 mesi) e massimo di 10 (120 mesi) in base al piano di ammortamento scelto. Avere il TFR vincolato significa che non può essere utilizzato se non dopo aver rimborsato per intero il proprio prestito.

Per maggiori informazioni leggi: “Anticipo TFR con Cessione del Quinto in corso

Cosa fare in caso di Cessione del Quinto e TFR in garanzia vincolato?

Questo significa che se il TFR è bloccato per fare da garanzia alla Cessione non c’è proprio alcun modo di poterlo utilizzare?

In realtà una piccola possibilità di richiederne l’anticipo c’è e consiste nell’aver accantonato una quota di TFR superiore a quella richiesta in prestito. Questo si verifica solitamente solo per quei dipendenti che lavorano già da molto tempo e che possono, per esempio, trovarsi nella situazione di aver richiesto una Cessione del valore di 15.000 e avere da parte un TFR pari a 20.000 euro.

In tal caso è possibile richiedere l’anticipo di quei 5.000 in più che avanzano e non sono vincolati ma liberi di essere utilizzati a proprio piacimento.

Leggi anche: “Cessione del Quinto senza TFR

Cessione del Quinto e TFR

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Cessione del Quinto e TFR: meglio in azienda o in un fondo pensione?

Il TFR può essere lasciato a maturare sia in azienda sia in un fondo pensionistico a parte in base a quella che si ritiene sia la soluzione migliore. Ma cosa è meglio e più vantaggioso? Per capirlo bisogna considerare diversi aspetti.

  1. Redditività. In caso di TFR maturato in azienda viene applicato un tasso pari all’1.5% che va sommato al 75% del tasso di inflazione del dicembre precedente; in caso di TFR maturato in un fondo pensionistico, invece, il tasso dipende dall’andamento dei mercati finanziari, cosa che potrebbe anche portare a dei possibili rialzi che permetterebbero di guadagnare.
  2. Richiesta di anticipo TFR. In azienda questa può essere avanzata una sola volta durante tutto il periodo di lavoro mentre in un fondo pensione le richieste sono illimitate.
  3. Tassazione. Le tasse sul TFR maturato in azienda aumentano all’aumentare dello stipendio percepito, mentre nel fondo pensione diminuiscono man mano che aumenta il tempo passato dal momento dell’iscrizione al fondo pensionistico. Nel primo caso la tassazione minima è pari al 23% e può arrivare al 43%, nel secondo parte dal 9% per arrivare massimo al 15%.

A prescindere da queste considerazioni, sia in un caso che nell’altro, i dipendenti privati possono richiedere l’anticipo del TFR solo se hanno un’anzianità di lavoro di almeno 8 anni e per un importo di TFR pari solo al 30% del totale messo da parte nel corso del tempo.

Licenziamento e TFR

Cosa succede in caso di TFR e licenziamento?

Se al momento del licenziamento si deve ancora rimborsare una parte di Cessione del Quinto si possono verificare due scenari:

  • il primo caso è se il debito residuo è maggiore del TFR accantonato. In pratica l’azienda per la quale si ha lavorato darà all’istituto di credito tutto il TFR di cui si dispone e, se questo è abbastanza per rimborsare il debito, tutta la questione finisce immediatamente, se, invece, manca ancora una parte di rimborso, si dovrà ripagarla in autonomia.
  • il secondo caso è se il debito residuo è minore del TFR accantonato. L’azienda darà all’istituto di credito la parte di TFR necessaria a ripagare il debito e la restante parte verrà riconsegnata al dipendente che potrà utilizzarlo a suo totale piacimento.